(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 47 del 20 novembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  Regione,  con la presente legge, disciplina le funzioni e
l'organizzazione  delle  attivita'  a  essa  attribuite in materia di
energia  dal  decreto  legislativo  23 aprile  2002, n. 110 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
concernenti  il  trasferimento  di  funzioni  in  materia di energia,
miniere,   risorse   geotermiche   e   incentivi  alle  imprese),  il
conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi alle autonomie
locali e la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue
diverse articolazioni settoriali.
    2.  La  Regione, in armonia con gli indirizzi del piano regionale
di  sviluppo, della politica energetica comunitaria e nazionale e per
garantire  il diritto all'energia, promuove azioni e iniziative volte
a conseguire:
      a) l'uso   razionale   dell'energia,   il   suo  risparmio,  la
valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili;
      b) lo  sviluppo, con riferimento al territorio regionale, della
ricerca scientifica nel settore energetico, l'innovazione tecnologica
e l'uso di veicoli e combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;
      c) la    garanzia   della   sicurezza   e   della   continuita'
nell'erogazione  del  servizio  di  trasporto  e  di distribuzione di
energia elettrica e di gas;
      d) l'incremento  della  competitivita'  del  mercato energetico
regionale,  favorendo  lo  sviluppo  di  dinamiche  concorrenziali  e
l'attuazione di misure per l'importazione di energia dall'estero.