(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 20 novembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni e l'organizzazione delle attivita' a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali e la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali. 2. La Regione, in armonia con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo, della politica energetica comunitaria e nazionale e per garantire il diritto all'energia, promuove azioni e iniziative volte a conseguire: a) l'uso razionale dell'energia, il suo risparmio, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili; b) lo sviluppo, con riferimento al territorio regionale, della ricerca scientifica nel settore energetico, l'innovazione tecnologica e l'uso di veicoli e combustibili con ridotto impatto sull'ambiente; c) la garanzia della sicurezza e della continuita' nell'erogazione del servizio di trasporto e di distribuzione di energia elettrica e di gas; d) l'incremento della competitivita' del mercato energetico regionale, favorendo lo sviluppo di dinamiche concorrenziali e l'attuazione di misure per l'importazione di energia dall'estero.